Articolo 9 - Disposizioni in materia fiscale e doganale 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti autorizza l'ingresso sul proprio territorio di' veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti ne' limitazioni, e a condizione che essi siano riesportati. 2. Le Parti Contraenti possono esigere che detti veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per l'ammissione temporanea sui loro rispettivi territori. 3. I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una delle due Parti contraenti che, nel corso di trasporti di passeggeri e di merci regolati dal presente Accordo, siano temporaneamente ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte Contraente, da ogni imposta o tassa relativa al possesso e alla circolazione dei veicoli. 4. La Commissione Mista potra' proporre delle modifiche al regime fiscale previsto dal presente Accordo alle autorita' dei rispettivi Paesi che hanno la competenza ad adottarle sulla base della legislazione nazionale di ciascuno dei due Paesi. 5. I combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali del veicolo sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata intendendosi per serbatoio normale quello previsto dal costruttore del veicolo. 6. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza limiti ne' restrizioni, a condizione che siano rispettate le formalita' doganali previste dalla legislazione delle due Parti Contraenti. 7. Le Parti sostituite e non riesportate sono soggette al pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette Parti non siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale. 8. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, in funzione della durata del loro soggiorno nel Paese di importazione. 9. Sono ugualmente esonerate dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari per il consumo personale. 10. Tali vantaggi sono concessi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa doganale vigente nel Paese di importazione.