Art. 26. Dipartimenti 1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attivita' di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti. 2. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attivita' di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel rispetto del principio di autonomia, nonche' l'internazionalizzazione delle proprie attivita' attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione. 3. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal Consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Il Consiglio di dipartimento delibera sulle richieste di nuova afferenza. Le richieste devono essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza possa derivare la cessazione del Dipartimento di provenienza o comunque un grave pregiudizio all'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli atti sono rimessi al Senato accademico per le relative determinazioni. L'afferenza viene disposta con decreto del Rettore e puo' essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere del Senato accademico. 4. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. Piu' dipartimenti possono organizzarsi con strutture amministrative comuni, per affinita' disciplinare o per ragioni logistiche. 5. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terra' conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione ex post delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terra' inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il dipartimento contribuisce con la propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario. 6. L'istituzione dei nuovi dipartimenti e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. La proposta, corredata da un progetto scientifico e didattico, dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unita'. 7. Qualora il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia superiore di solo due unita' rispetto ai limiti minimi di legge, il Dipartimento deve presentare al Senato accademico per l'approvazione un piano di rientro triennale che preveda le azioni necessarie al mantenimento di una numerosita' sufficiente dei docenti. Nel caso di mancata presentazione, mancata approvazione o di mancato rispetto del piano, al termine del triennio, qualora la numerosita' dei docenti scenda al di sotto dei limiti di legge, il dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo di un anno. 8. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinita' disciplinare e per attivita' formative comuni, a strutture di raccordo denominate facolta', aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio. 9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni di ricerca, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, e non possono essere assegnatarie di personale tecnico e amministrativo.