(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
                            Dipartimenti 
 
    1. I dipartimenti sono le  strutture  finalizzate  ad  assicurare
l'esercizio organico ed integrato delle attivita'  di  didattica,  di
ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e
ricerca  si  affianchino  funzioni  assistenziali,   i   dipartimenti
assumono i compiti conseguenti. 
    2. I  dipartimenti  promuovono,  coordinano  ed  organizzano,  in
collaborazione con le altre  strutture  universitarie  coinvolte,  le
attivita' di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream,
nel    rispetto    del    principio     di     autonomia,     nonche'
l'internazionalizzazione  delle  proprie  attivita'   attraverso   il
sostegno, anche finanziario,  allo  sviluppo  degli  scambi  e  delle
iniziative di cooperazione. 
    3.  Ai  dipartimenti  afferiscono,  di  norma,  previa  richiesta
approvata  dal  Consiglio  di  dipartimento,  i   professori   ed   i
ricercatori   appartenenti   a   settori   scientifico   disciplinari
culturalmente omogenei. Il Consiglio di dipartimento  delibera  sulle
richieste di nuova afferenza. Le richieste devono essere motivate  da
un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche
di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza  possa  derivare  la
cessazione del  Dipartimento  di  provenienza  o  comunque  un  grave
pregiudizio all'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo,  gli  atti
sono rimessi al Senato accademico  per  le  relative  determinazioni.
L'afferenza viene disposta con decreto  del  Rettore  e  puo'  essere
modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere  del
Senato accademico. 
    4. I dipartimenti hanno autonomia  gestionale,  amministrativa  e
regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti  di
Ateneo e  dalle  norme  vigenti  sull'ordinamento  universitario.  Al
dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed  il
personale tecnico amministrativo necessari per il suo  funzionamento.
Piu' dipartimenti possono organizzarsi con  strutture  amministrative
comuni, per affinita' disciplinare o per ragioni logistiche. 
    5. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie  e
di personale, si terra' conto dei  risultati  conseguiti  nell'ambito
della  ricerca  dai  professori  e  dai  ricercatori  afferenti  alla
struttura, anche in relazione ai  criteri  di  valutazione  stabiliti
dall'ANVUR  ed  alla  valutazione  ex   post   delle   politiche   di
reclutamento.  L'attribuzione  delle  risorse  di  personale   terra'
inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito  della  didattica,
dai corsi di studio ai quali  il  dipartimento  contribuisce  con  la
propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in  relazione
ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento
ordinario. 
    6.  L'istituzione  dei  nuovi  dipartimenti  e'  deliberata   dal
Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  Senato  accademico.  La
proposta,  corredata  da  un  progetto   scientifico   e   didattico,
dev'essere  sottoscritta  da  un  numero  di  docenti  di   ruolo   e
ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore
a quarantacinque unita'. 
    7. Qualora il numero di professori  e  ricercatori  afferenti  al
dipartimento sia superiore di solo  due  unita'  rispetto  ai  limiti
minimi di legge, il Dipartimento deve presentare al Senato accademico
per l'approvazione un piano  di  rientro  triennale  che  preveda  le
azioni necessarie al mantenimento di una numerosita' sufficiente  dei
docenti. Nel caso di mancata presentazione, mancata approvazione o di
mancato rispetto del piano,  al  termine  del  triennio,  qualora  la
numerosita' dei docenti scenda al di sotto dei limiti  di  legge,  il
dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo  di  un
anno. 
    8.  I  dipartimenti  partecipano,  in  relazione  a  criteri   di
affinita' disciplinare e per attivita' formative comuni, a  strutture
di raccordo denominate facolta', aventi funzioni di  coordinamento  e
di  razionalizzazione  delle  attivita'  didattiche  e  di   sostegno
gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio. 
    9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i  dipartimenti
possono articolarsi in sezioni di ricerca,  costituite  con  il  voto
favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  del   Consiglio   di
dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno  autonomia  funzionale,  ma
non amministrativa e contabile, e non possono essere assegnatarie  di
personale tecnico e amministrativo.