Art. 28. Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio e' composto: a) dal Direttore; b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento; c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettera a) e b); d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse cui fanno riferimento i corsi ai quali il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati nei medesimi corsi di studio per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione amministrativa e' affidata al dipartimento, nonche' dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, le cui attivita' si svolgano presso il dipartimento, secondo modalita' stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo. La componente di cui alla lettera d) e' pari al 15% dei componenti il Consiglio. 2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali centrali e delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.