Art. 29. Competenze e funzioni del Consiglio di dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento: a) collabora con i Consigli di facolta' e i Consigli di corso di studio, di classe o interclasse nella definizione delle attivita' didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo, delibera l'offerta formativa, approva il piano annuale e triennale delle attivita' di didattica e ricerca, specificando obiettivi, indicatori e target di miglioramento, nonche' la relazione consuntiva. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il dipartimento ha la disponibilita'; b) approva la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico; c) trasmette alle facolta' per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentito il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e la Commissione Paritetica della facolta' interessata, secondo modalita' definite nel regolamento didattico; d) trasmette alle facolta' per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di attivazione di corsi di studio impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, sentito il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, la proposta di disattivazione di corsi di studio; e) comunica annualmente ai Consigli di facolta' la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equita', funzionalita' e razionalita', nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo; f) trasmette alla facolta' la delibera sulla eventuale richiesta di riesame formulata dal Consiglio di facolta' ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d); g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei professori ordinari e associati; le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b) devono essere deliberate in composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati. Delibera, altresi', sul reclutamento di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono trasmesse al Rettore e al direttore generale per le relative determinazioni; h) delibera, con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai docenti, nonche' sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di studio o di ricerca; i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali e delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonche' l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. Tali competenze possono essere delegate, per oggetti definiti, alla Giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; j) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di funzionamento del dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione; k) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti; l) puo' deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la mozione motivata di sfiducia al Direttore, decorsi almeno un anno dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al Rettore per i provvedimenti di competenza.