Art. 30. Direttore di dipartimento 1. Il Direttore di dipartimento e' eletto dal Consiglio tra i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilita' di un professore ordinario puo' essere eletto un professore associato. 2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati. 3. (abrogato). 4. Il Direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.