(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
                      Direttore di dipartimento 
 
    1. Il Direttore di dipartimento e' eletto  dal  Consiglio  tra  i
professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza  o
indisponibilita' di un professore ordinario  puo'  essere  eletto  un
professore associato. 
    2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del  Consiglio
di dipartimento. L'elezione  avviene  a  maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con  il  sistema
del ballottaggio tra i due candidati piu' votati. 
    3. (abrogato). 
    4. Il Direttore designa, tra i professori ordinari o associati  a
tempo pieno, un vicedirettore che lo  sostituisce  in  tutte  le  sue
funzioni in caso di impedimento o assenza.