(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
         Competenze e funzioni del Direttore di dipartimento 
 
    1. Il Direttore rappresenta il dipartimento, convoca  e  presiede
il Consiglio e  la  Giunta,  fissandone  l'ordine  del  giorno,  cura
l'esecuzione delle relative delibere. Il Direttore e'  componente  di
diritto del Senato accademico. 
    2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni: 
      a) presenta al Consiglio, per l'approvazione: il piano  annuale
e triennale delle attivita' di ricerca  e  di  didattica,  proponendo
obiettivi,  indicatori  e  target  sulla  base   dei   documenti   di
programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di  previsione  per
la  parte  di  competenza  del  dipartimento,  coerentemente  con  il
principio  del  bilancio  unico  e  la   relazione   sul   grado   di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target; 
      b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio
ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera i); 
      c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del  Consiglio,
le spese al  di  sotto  del  limite  stabilito  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      d) propone  al  Consiglio  i  criteri  di  utilizzazione  delle
risorse assegnate al dipartimento; 
      e) coordina i servizi tecnici,  amministrativi  e  di  supporto
alle attivita' di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento; 
      f) formula proposte al Consiglio per lo  sviluppo  dei  servizi
forniti dal Dipartimento, l'acquisto di  beni  e  attrezzature  e  la
copertura dei relativi costi; 
      g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento,  delle
leggi, dello Statuto e dei regolamenti. 
    3. Il Direttore esercita tutte le altre  funzioni  che  gli  sono
demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e  dai  regolamenti  di
Ateneo, nonche' quelle non espressamente attribuite  dal  regolamento
di dipartimento ad altri organi dipartimentali. 
    4. In caso di necessita' e urgenza, il  Direttore  puo'  adottare
provvedimenti  amministrativi,  di  competenza  degli  altri   organi
dipartimentali, portandoli a  ratifica  nella  seduta  immediatamente
successiva.