Art. 31. Competenze e funzioni del Direttore di dipartimento 1. Il Direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. Il Direttore e' componente di diritto del Senato accademico. 2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) presenta al Consiglio, per l'approvazione: il piano annuale e triennale delle attivita' di ricerca e di didattica, proponendo obiettivi, indicatori e target sulla base dei documenti di programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target; b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera i); c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del Consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) propone al Consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento; e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attivita' di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento; f) formula proposte al Consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi; g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. 3. Il Direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' quelle non espressamente attribuite dal regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali. 4. In caso di necessita' e urgenza, il Direttore puo' adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.