(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
                       Giunta di dipartimento 
 
    1. La Giunta e' composta: 
      a) dal Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e
dal vicedirettore; 
      b) da un  numero  di  docenti,  stabilito  dai  regolamenti  di
dipartimento su proposta del Direttore,  tra  i  quali  rientrano  di
diritto i coordinatori di corso di studio, classe o interclasse; 
      c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari  di  assegno
di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle  scuole  di
specializzazione tra gli stessi 
      d); 
      e)  da  un  rappresentante   eletto   dal   personale   tecnico
amministrativo assegnato al dipartimento. 
    2. Il Consiglio di dipartimento nomina, su proposta del Direttore
di dipartimento, tra i docenti  di  cui  al  comma  1  lettera  b)  i
rappresentanti del dipartimento nei Consigli di  facolta'  unitamente
ai coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno
parte di diritto. Il numero di docenti del dipartimento nei  Consigli
di facolta', di cui all'art. 36, comma 1,  lettera  c),  e'  definito
secondo le modalita' indicate nel regolamento elettorale  di  Ateneo,
tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 36. 
    3.  Alle  riunioni  della  Giunta  partecipa  il  segretario  del
dipartimento,   senza   diritto   di   voto   e   con   funzioni   di
verbalizzazione.