Art. 32. Giunta di dipartimento 1. La Giunta e' composta: a) dal Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore; b) da un numero di docenti, stabilito dai regolamenti di dipartimento su proposta del Direttore, tra i quali rientrano di diritto i coordinatori di corso di studio, classe o interclasse; c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione tra gli stessi d); e) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento. 2. Il Consiglio di dipartimento nomina, su proposta del Direttore di dipartimento, tra i docenti di cui al comma 1 lettera b) i rappresentanti del dipartimento nei Consigli di facolta' unitamente ai coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno parte di diritto. Il numero di docenti del dipartimento nei Consigli di facolta', di cui all'art. 36, comma 1, lettera c), e' definito secondo le modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 36. 3. Alle riunioni della Giunta partecipa il segretario del dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.