Art. 33-bis Centri interdipartimentali e centri interateneo 1. Due o piu' Consigli di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi Consigli, possono deliberare, per particolari attivita' di ricerca e formazione di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interdipartimentali, da presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. 2. I centri interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo. 3. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il Dipartimento di riferimento, previa acquisizione del parere favorevole del dipartimento medesimo, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Il Dipartimento di riferimento puo' essere modificato con richiesta motivata del Consiglio del centro interdipartimentale e previa acquisizione del parere favorevole del nuovo Dipartimento di riferimento. 4. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali puo' prevedere la costituzione del Consiglio e l'elezione del Direttore. Il Consiglio del centro e' composto da: a) il Direttore del centro, eletto tra i componenti del Consiglio; b) i docenti che aderiscono al centro. 5. Il Consiglio di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, puo' deliberare, per particolari attivita' di ricerca e formative di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interateneo, da presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei Centri interateneo e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il Dipartimento di riferimento e le altre Universita' partecipanti. Le proposte di adesione ai centri interateneo devono essere conformi allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo. 6. I centri interateneo e interdipartimentali sottopongono una relazione triennale all'esame del Consiglio di dipartimento anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione dell'attivita' del centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione e' trasmessa al Consiglio di amministrazione che, previo parere del Senato accademico, conferma o nega la continuazione dell'attivita' del centro. La mancata presentazione della relazione puo' essere causa di scioglimento del centro.