(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
                              Facolta' 
 
    1.  Le  Facolta'  sono  le  strutture  di   raccordo   tra   piu'
dipartimenti raggruppati per aree scientifico disciplinari  omogenee,
definite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere
del Senato accademico, con funzioni di coordinamento  e  di  sostegno
gestionale per i dipartimenti e i corsi di  studio  e  le  scuole  di
specializzazione, se di competenza, razionalizzazione delle attivita'
didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti. 
    2. Nel caso in cui i  dipartimenti  afferenti  alla  facolta'  di
medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche  e  di  ricerca,
svolgano   funzioni   assistenziali,   la    facolta'    assume    la
responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate
con la Regione autonoma della Sardegna, garantendo  l'inscindibilita'
ed il coordinamento delle funzioni  di  insegnamento  e  ricerca  con
quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche. 
    3.   Le   facolta'   sono   dotate   di   autonomia   gestionale,
amministrativa e regolamentare, nei limiti  previsti  dallo  Statuto,
dai regolamenti di Ateneo  e  dalle  norme  vigenti  sull'ordinamento
universitario. 
    4. L'istituzione delle facolta', nella misura massima di sei,  e'
deliberata  dal  Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  Senato
Accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al  voto.  La
proposta  di  istituzione  puo'  essere  presentata  da  almeno   due
dipartimenti ed e' deliberata a maggioranza assoluta  dei  componenti
dei rispettivi Consigli.