Art. 36. Consiglio di facolta' 1. Il Consiglio di facolta' e' composto: a) dal Presidente; b) dai Direttori dei dipartimenti che costituiscono la facolta' o loro delegati; c) dai rappresentanti dei dipartimenti di cui alla lettera b) e dei dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera l) e m). Tali rappresentanti devono far parte della Giunta dei dipartimenti medesimi. La loro numerosita' e' definita in rapporto al contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti. Tale rapporto e' definito, per un triennio, sulla base delle modalita' indicate nel Regolamento elettorale di Ateneo. Fanno parte di diritto del Consiglio di facolta' i Coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse eventualmente fino alla concorrenza del numero di consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi dell'art. 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui alla presente lettera c) puo' far parte di un solo Consiglio di facolta'; l'eventuale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data della designazione. d) da una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facolta', pari al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio secondo le modalita' indicate nel Regolamento elettorale di Ateneo. 2. I docenti che non svolgono attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta' non possono far parte del Consiglio, fatta eccezione per i Direttori dei dipartimenti che costituiscono la Facolta'. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei Direttori di dipartimento o dei Coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse, il neoeletto subentra nel Consiglio sino alla scadenza del mandato del componente sostituito. 3. (abrogato) 4. Alle sedute del Consiglio di facolta' partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile della segreteria di presidenza che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio. 5. Nel caso in cui i componenti di cui al precedente comma 1 lettera c) cessino di appartenere alla Giunta di dipartimento, o non svolgano piu' attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta', il Dipartimento provvede alla loro sostituzione sino alla scadenza del mandato del componente sostituito. 6. Le modalita' di variazione della composizione del Consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio, saranno definite in via regolamentare dal Senato Accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.