(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
           Competenze e funzioni del Consiglio di facolta' 
 
    1. Il Consiglio: 
      a)  coordina  la  gestione  dell'attivita'  didattica  e  delle
attivita'  formative  dei  corsi  di   studio   di   competenza   dei
dipartimenti e delle scuole di  specializzazione  che  contribuiscono
all'attivita' didattica della facolta'; 
      b) esprime, entro il termine massimo di 30 giorni, parere sulle
proposte di  istituzione,  modifica,  attivazione,  disattivazione  e
soppressione dei corsi di studio, presentate dai  dipartimenti  e  le
trasmette agli organi competenti; 
      c)  puo'  formulare,  a  maggioranza  assoluta,   proposte   ai
dipartimenti    in    ordine    all'istituzione,    alla    modifica,
all'attivazione e  alla  disattivazione  dei  corsi  di  studio,  nel
rispetto dei principi e delle direttive in materie di  valutazione  e
accreditamento  del  sistema  universitario  e   dei   parametri   di
sostenibilita'; 
      d) ai fini della razionalizzazione dell'affidamento dei compiti
didattici e di un migliore utilizzo  della  docenza,  puo'  esprimere
entro il termine  massimo  di trenta  giorni  richiesta  motivata  di
riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici  ai  docenti,
comunicato dai dipartimenti ai sensi dell'art. 29, comma  1,  lettera
f); 
      e) in coerenza con i documenti di  Ateneo  definisce,  su  base
annuale, obiettivi, indicatori e target di miglioramento  per  quanto
riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e tutorato,  e
servizi  a  supporto  delle  attivita'  didattiche.  Nella  relazione
annuale della Commissione paritetica docenti-studenti della  Facolta'
il  quadro  di  obiettivi,  indicatori  e  target  viene  discusso  a
consuntivo; 
      f) al termine di ogni anno relaziona sul  raggiungimento  degli
obiettivi e dei target assegnati; 
      g) approva la proposta di bilancio per la parte  di  competenza
della facolta', coerentemente con il principio del bilancio unico. 
    1-bis) Il Consiglio di facolta' ha, in caso di disaccordo  tra  i
Consigli  di  dipartimento  e/o  dei  corsi  di  studio,   classe   o
interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli  organismi  coinvolti,
una possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso  di
mancato accordo non assume decisioni autonome, ma trasmette gli  atti
al Senato accademico per la decisione finale. 
    2. Il Consiglio esercita tutte le altre  funzioni  che  gli  sono
demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e  dai  regolamenti  di
Ateneo.