Art. 37. Competenze e funzioni del Consiglio di facolta' 1. Il Consiglio: a) coordina la gestione dell'attivita' didattica e delle attivita' formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti e delle scuole di specializzazione che contribuiscono all'attivita' didattica della facolta'; b) esprime, entro il termine massimo di 30 giorni, parere sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio, presentate dai dipartimenti e le trasmette agli organi competenti; c) puo' formulare, a maggioranza assoluta, proposte ai dipartimenti in ordine all'istituzione, alla modifica, all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilita'; d) ai fini della razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, puo' esprimere entro il termine massimo di trenta giorni richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, comunicato dai dipartimenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera f); e) in coerenza con i documenti di Ateneo definisce, su base annuale, obiettivi, indicatori e target di miglioramento per quanto riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e tutorato, e servizi a supporto delle attivita' didattiche. Nella relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti della Facolta' il quadro di obiettivi, indicatori e target viene discusso a consuntivo; f) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati; g) approva la proposta di bilancio per la parte di competenza della facolta', coerentemente con il principio del bilancio unico. 1-bis) Il Consiglio di facolta' ha, in caso di disaccordo tra i Consigli di dipartimento e/o dei corsi di studio, classe o interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli organismi coinvolti, una possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso di mancato accordo non assume decisioni autonome, ma trasmette gli atti al Senato accademico per la decisione finale. 2. Il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.