(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
                Presidente del Consiglio di facolta' 
 
    1. Il Presidente e' eletto tra i professori ordinari che svolgono
attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta'. 
    2. L'elettorato attivo spetta  ai  componenti  del  Consiglio  di
facolta'. La votazione avviene a maggioranza  assoluta  degli  aventi
diritto nella prima votazione e, nella seconda, con  il  sistema  del
ballottaggio tra i due candidati piu' votati. 
    3. Il Presidente: 
      a) convoca e presiede il Consiglio di  facolta',  predisponendo
l'ordine del giorno e organizzandone i lavori; 
      b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e i  rapporti
con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe o interclasse; 
      c) bandisce i contratti per attivita' di insegnamento necessari
per  garantire   il   funzionamento   dei   corsi,   deliberati   dai
dipartimenti.  La  selezione  per  l'affidamento  dei  contratti  per
attivita' di insegnamento avviene a cura di una commissione  nominata
dai dipartimenti, cui  afferisce  il  maggior  numero  di  professori
ordinari e associati  del  settore  scientifico-disciplinare  per  il
quale e' stato bandito l'incarico; 
      d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature  e
degli strumenti destinati alle attivita' formative; 
      e) in caso di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti
amministrativi, di competenza del Consiglio di facolta', portandoli a
ratifica nella seduta immediatamente successiva. 
    4. Il Presidente designa tra i professori ordinari o associati  a
tempo pieno, componenti del Consiglio di facolta', un  vicepresidente
che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento  o
assenza. Il vicepresidente e' nominato con decreto del Rettore.