Art. 38. Presidente del Consiglio di facolta' 1. Il Presidente e' eletto tra i professori ordinari che svolgono attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta'. 2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di facolta'. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e, nella seconda, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati. 3. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio di facolta', predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori; b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe o interclasse; c) bandisce i contratti per attivita' di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, deliberati dai dipartimenti. La selezione per l'affidamento dei contratti per attivita' di insegnamento avviene a cura di una commissione nominata dai dipartimenti, cui afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati del settore scientifico-disciplinare per il quale e' stato bandito l'incarico; d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attivita' formative; e) in caso di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti amministrativi, di competenza del Consiglio di facolta', portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva. 4. Il Presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, componenti del Consiglio di facolta', un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente e' nominato con decreto del Rettore.