Art. 40. Commissione paritetica 1. Presso ogni facolta' e' istituita una Commissione paritetica composta da docenti e studenti con funzioni di monitoraggio dell'attivita' di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualita' della didattica complessiva. 2. La Commissione paritetica e' presieduta dal Presidente del Consiglio di facolta' o da un suo delegato. La composizione e le regole di funzionamento della Commissione paritetica sono definite con apposito regolamento in modo da assicurare in ogni caso la pariteticita' e l'adeguata rappresentativita' di tutti i corsi di studio della facolta'. 3. (abrogato). 4. La Commissione paritetica: a) svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti; b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attivita' di monitoraggio; c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.