(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
                       Commissione paritetica 
 
    1. Presso ogni facolta' e' istituita una  Commissione  paritetica
composta  da  docenti  e  studenti  con  funzioni   di   monitoraggio
dell'attivita' di servizio agli studenti,  dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica complessiva. 
    2. La Commissione paritetica e'  presieduta  dal  Presidente  del
Consiglio di facolta' o da un suo  delegato.  La  composizione  e  le
regole di funzionamento della Commissione  paritetica  sono  definite
con apposito regolamento in  modo  da  assicurare  in  ogni  caso  la
pariteticita' e l'adeguata rappresentativita' di  tutti  i  corsi  di
studio della facolta'. 
    3. (abrogato). 
    4. La Commissione paritetica: 
      a) svolge attivita' di monitoraggio  dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti; 
      b) individua gli indicatori per la  valutazione  dei  risultati
derivanti dall'attivita' di monitoraggio; 
      c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi  di
studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.