(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
        Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse 
 
    1. Il Consiglio di corso e' composto: 
      a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a  tempo  determinato
che svolgono attivita' didattica per incarichi di insegnamento, anche
modulare, nell'ambito del corso di studio, di classe  o  interclasse,
nonche' dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che  svolgono
la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso  corso
di studio, di classe o interclasse; 
      b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso  pari
al 15% dei componenti il Consiglio. 
    2. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di  voto,
i professori a contratto. 
    3. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti  e  le
eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di  competenza
del Consiglio, sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, nel
rispetto del principio di valutazione tra pari. 
    4. I corsi di studio dello  stesso  livello,  aventi  gli  stessi
obiettivi formativi qualificanti, sono  di  norma  raggruppati  nelle
classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal
Consiglio di classe. Le classi o i corsi di  studio  appartenenti  ad
una comune area scientifico  culturale,  anche  di  diverso  livello,
possono essere retti da un unico Consiglio interclasse o Consiglio di
corso verticale.