Art. 44. Competenze e funzioni del Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse 1. Il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse: a) in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo propone ai dipartimenti la programmazione delle attivita' didattiche, nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilita', precisando obiettivi, indicatori e target di miglioramento e formula le relative richieste di docenza ai dipartimenti; b) predispone i documenti sull'attivita' didattica previsti dalla normativa vigente; c) stabilisce i contenuti delle attivita' didattiche ed in particolare degli insegnamenti, coordinandoli tra loro anche attraverso lo sviluppo di modalita' didattiche innovative; promuove e sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della didattica e della qualita', di cui e' responsabile; d) promuove e sostiene, in collaborazione con i dipartimenti, i rapporti con il territorio, attualizzando i programmi dei corsi e valutandone le ricadute sul territorio; e) delibera sulle materie attinenti la carriera universitaria dello studente e definisce le politiche per le attivita' di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso; f) puo' proporre ai dipartimenti la disattivazione e la modifica dei corsi di studio di competenza; g) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati; h) il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.