(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
      Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse 
 
    1. Il Coordinatore dei corsi di studio, di classe  o  interclasse
e' eletto dal Consiglio  di  corso  tra  i  professori  che  svolgono
attivita' didattica nel corso  di  studio.  La  votazione  avviene  a
maggioranza assoluta degli aventi diritto  nella  prima  votazione  e
nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati piu' votati. 
    2. Il Coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del
giorno ed organizzandone i lavori, il Consiglio di corso  di  studio,
di  classe  o  interclasse  e  cura   l'esecuzione   delle   relative
deliberazioni.