Art. 47. Corsi di dottorato 1. L'Universita' istituisce ed organizza, nel rispetto dei parametri di sostenibilita' e delle disposizioni normative vigenti, corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', Enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione. L'Universita' promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati. 2. (abrogato). 3. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o piu' dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del Senato accademico. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre Universita', enti di ricerca e imprese e in consorzio con Universita' ed enti di ricerca pubblici o privati. 4. Sono organi dei corsi di dottorato: a) il Coordinatore; b) il Collegio dei docenti. La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonche' le modalita' di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo. I corsi possono adottare specifici regolamenti per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca. 5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento amministrativo delle attivita' comuni.