(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
                         Corsi di dottorato 
 
    1.  L'Universita'  istituisce  ed  organizza,  nel  rispetto  dei
parametri di sostenibilita' e delle disposizioni  normative  vigenti,
corsi per il conseguimento del dottorato di  ricerca,  finalizzati  a
fornire le competenze necessarie per esercitare, presso  Universita',
Enti pubblici o soggetti privati, attivita'  di  ricerca  e  di  alta
qualificazione.      L'Universita'      promuove      e      sostiene
l'internazionalizzazione dei dottorati. 
    2. (abrogato). 
    3. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o piu'
dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione e  previo
parere favorevole del Senato accademico. I corsi di dottorato possono
essere istituiti anche in convenzione con altre Universita', enti  di
ricerca e imprese e in consorzio con Universita' ed enti  di  ricerca
pubblici o privati. 
    4. Sono organi dei corsi di dottorato: 
      a) il Coordinatore; 
      b) il Collegio dei docenti. 
    La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del
coordinatore  del  corso  di  dottorato,  nonche'  le  modalita'   di
designazione dei loro  componenti,  sono  disciplinate  con  apposito
regolamento  dell'Ateneo.  I   corsi   possono   adottare   specifici
regolamenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca. 
    5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in  scuole  di
dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti  di
gestione e coordinamento amministrativo delle attivita' comuni.