Art. 48 Scuole di specializzazione 1. Presso le facolta', i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali. 2. L'attivita' di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Universita'. 3. Le scuole svolgono la loro attivita' con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti interni. 4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o piu' dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. 5. Sono organi della scuola: il Direttore e il Consiglio. 6. Il Direttore ha la responsabilita' amministrativa e gestionale del corso ed e' responsabile del funzionamento della scuola. E' eletto dal Consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 7. Il Consiglio della scuola di specializzazione e' composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attivita' didattica nell'ambito della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.