(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
                         Master universitari 
 
    1. I Master di primo e secondo livello sono istituiti su proposta
di  uno  o  piu'  dipartimenti,  in  conformita'  alle   disposizioni
normative vigenti, con delibera  del  Consiglio  di  amministrazione,
previo parere favorevole del Senato accademico. 
    2. Le modalita' di funzionamento  dei  master  universitari  sono
previste, per  quanto  non  stabilito  dalla  normativa  vigente,  in
apposito regolamento di Ateneo. 
    3. La gestione amministrativa  ed  organizzativa  dei  master  e'
affidata a  quello  tra  i  dipartimenti  proponenti  indicato  nella
proposta di istituzione del master.