Art. 51. Musei, collezioni e archivi 1. L'Universita' promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilita' ed in funzione del valore della struttura e della fruibilita' pubblica. 2. L'Universita' tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilita' dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale. 3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.