Art. 41. Istituti e direttrice/direttore di istituto 1. Gli istituti della Scuola sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo le modalita' stabilite nei regolamenti della Scuola. 2. La costituzione di istituti di ricerca spetta al Senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 3. Ciascun istituto opera sotto la responsabilita' di una/un direttrice/direttore di istituto nominata/o con decreto rettorale ed eletta/o al proprio interno con la procedura prevista dal regolamento generale e dal regolamento di istituto. 4. Il mandato della/del direttrice/direttore dell'istituto e' triennale e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. La/Il direttrice/direttore e' responsabile della gestione ed attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura nell'ambito degli indirizzi gestionali indicati dal Senato accademico.