(Allegato A-art. 41)
                              Art. 41. 
 
             Istituti e direttrice/direttore di istituto 
 
    1. Gli istituti della Scuola sono dotati di autonomia gestionale,
finanziaria e  amministrativa  secondo  le  modalita'  stabilite  nei
regolamenti della Scuola. 
    2. La costituzione  di  istituti  di  ricerca  spetta  al  Senato
accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 
    3. Ciascun istituto opera  sotto  la  responsabilita'  di  una/un
direttrice/direttore di istituto nominata/o con decreto rettorale  ed
eletta/o al proprio interno con la procedura prevista dal regolamento
generale e dal regolamento di istituto. 
    4. Il mandato  della/del  direttrice/direttore  dell'istituto  e'
triennale e puo' essere rinnovato consecutivamente  una  sola  volta.
La/Il  direttrice/direttore  e'  responsabile   della   gestione   ed
attuazione degli obiettivi di sviluppo  della  struttura  nell'ambito
degli indirizzi gestionali indicati dal Senato accademico.