(Allegato A-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                 Centri di ricerca interdisciplinari 
 
    1. Le modalita' di costituzione, di verifica e di  disattivazione
dei centri di ricerca interdisciplinari sono definite nel regolamento
generale. 
    2.  Ogni  centro   di   ricerca   interdisciplinare   ha   una/un
coordinatrice/coordinatore le cui modalita'  di  individuazione  sono
definite nel regolamento generale.  La/il  coordinatrice/coordinatore
e' responsabile  dell'attuazione  degli  obiettivi  di  sviluppo  del
centro nell'ambito degli indirizzi indicati dal Senato accademico.