Art. 42. Centri di ricerca interdisciplinari 1. Le modalita' di costituzione, di verifica e di disattivazione dei centri di ricerca interdisciplinari sono definite nel regolamento generale. 2. Ogni centro di ricerca interdisciplinare ha una/un coordinatrice/coordinatore le cui modalita' di individuazione sono definite nel regolamento generale. La/il coordinatrice/coordinatore e' responsabile dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo del centro nell'ambito degli indirizzi indicati dal Senato accademico.