(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
                        Congedi dei genitori 
 
    1. Al personale dipendente si applicano le  vigenti  disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita'
contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato  e
integrato  dalle   successive   disposizioni   di   legge,   con   le
specificazioni di cui al presente articolo. 
    2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di  cui
agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n.  151  del  2001,
alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove  maturati,  le  voci  del
trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa  l'indennita'  di
posizione organizzativa e la retribuzione  di  posizione,  nonche'  i
trattamenti economici correlati alla performance  secondo  i  criteri
previsti   dalla   contrattazione   integrativa   ed   in   relazione
all'effettivo apporto partecipativo del  dipendente,  con  esclusione
dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e  delle  indennita'   per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 
    3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun  figlio
dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del  2001,  per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i  genitori  e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono  valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio  e  sono  retribuiti  per  intero
secondo quanto previsto dal comma 2. 
    4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita',  di
cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del  bambino,  nei  casi
previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151 del  2001,  alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori  padri  sono  riconosciuti  trenta
giorni per ciascun anno computati  complessivamente  per  entrambi  i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al  comma
3. 
    5. I periodi di assenza di cui ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
    6. Ai fini della fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto  legislativo  n.
151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore  padre  presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio  di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche  a  mezzo
di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o   altro   strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel
caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 
    7. In presenza di particolari e comprovate  situazioni  personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina
di cui al comma  6,  la  domanda  puo'  essere  presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro. 
    8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis,  del
decreto legislativo n. 151/2001, inserito  dall'art.  1,  comma  339,
lettera a),  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  i  genitori
lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro,  sia
a tempo pieno che a tempo parziale,  possono  fruire  anche  su  base
oraria dei periodi di congedo parentale.  Ai  fini  del  computo  dei
giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore  a  tempo  pieno,
sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad  un
giorno. In caso di tempo  parziale  il  suddetto  numero  di  ore  e'
riproporzionato  per  tenere  conto   della   minore   durata   della
prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in  ogni
caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie. 
    9. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  44  del
CCNL 12 febbraio 2018.