Art. 28.
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato e
integrato dalle successive disposizioni di legge, con le
specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui
agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001,
alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del
trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l'indennita' di
posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, nonche' i
trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri
previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione
all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione
dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio
dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero
secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di
cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta
giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al comma
3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n.
151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel
caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339,
lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori
lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base
oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei
giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno,
sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un
giorno. In caso di tempo parziale il suddetto numero di ore e'
riproporzionato per tenere conto della minore durata della
prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni
caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 44 del
CCNL 12 febbraio 2018.