Art. 14. Gestione della performance 1. Il ciclo di gestione della performance e' adottato ai sensi del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, secondo un processo circolare che parte dalla definizione degli obiettivi annuali, con relativi indicatori e target di riferimento, esposti nel «Piano della performance» e si conclude con la valutazione dei risultati riportata nella «Relazione sulla performance». 2. Gli obiettivi sono definiti annualmente in funzione delle finalita' dell'organizzazione, tenendo conto dei risultati conseguiti in precedenza nell'ambito di un processo di continuo miglioramento. L'assegnazione degli obiettivi operativi e' disposta con le seguenti modalita': a) ai dirigenti di livello generale e non generale a cura del direttore generale sulla base delle proposte formulate cosi' come riportati nel piano della performance; b) Ai responsabili di posizione organizzativa e al restante personale non dirigente a cura del competente direttore o dirigente responsabile della struttura dirigenziale di riferimento. 3. Il sistema di misurazione della performance definisce le fasi i tempi, le modalita' della valutazione annuale. Le attivita' di valutazione si sviluppano su due piani: a) il piano dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi formalmente assegnati individualmente o collettivamente (performance operativa); b) il piano dei comportamenti organizzativi dimostrati in relazione al ruolo organizzativo ricoperto. (performance di ruolo). 4. Il ciclo di gestione della performance si completa mediante l'effettivo svolgimento della fase di valutazione della performance individuale che avviene annualmente per tutto il personale e costituisce il presupposto indispensabile per l'assegnazione dei trattamenti economici accessori spettanti secondo le disposizioni contrattuali vigenti.