Art. 14.
Gestione della performance
1. Il ciclo di gestione della performance e' adottato ai sensi
del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modificazioni e integrazioni, secondo un processo circolare che parte
dalla definizione degli obiettivi annuali, con relativi indicatori e
target di riferimento, esposti nel «Piano della performance» e si
conclude con la valutazione dei risultati riportata nella «Relazione
sulla performance».
2. Gli obiettivi sono definiti annualmente in funzione delle
finalita' dell'organizzazione, tenendo conto dei risultati conseguiti
in precedenza nell'ambito di un processo di continuo miglioramento.
L'assegnazione degli obiettivi operativi e' disposta con le seguenti
modalita':
a) ai dirigenti di livello generale e non generale a cura del
direttore generale sulla base delle proposte formulate cosi' come
riportati nel piano della performance;
b) Ai responsabili di posizione organizzativa e al restante
personale non dirigente a cura del competente direttore o dirigente
responsabile della struttura dirigenziale di riferimento.
3. Il sistema di misurazione della performance definisce le fasi
i tempi, le modalita' della valutazione annuale. Le attivita' di
valutazione si sviluppano su due piani:
a) il piano dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi
formalmente assegnati individualmente o collettivamente (performance
operativa);
b) il piano dei comportamenti organizzativi dimostrati in
relazione al ruolo organizzativo ricoperto. (performance di ruolo).
4. Il ciclo di gestione della performance si completa mediante
l'effettivo svolgimento della fase di valutazione della performance
individuale che avviene annualmente per tutto il personale e
costituisce il presupposto indispensabile per l'assegnazione dei
trattamenti economici accessori spettanti secondo le disposizioni
contrattuali vigenti.