Art. 15.
Organismo indipendente di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione, di seguito O.I.V.,
costituito preferibilmente in forma monocratica nel rispetto del
principio di economicita' di gestione, esercita le attribuzioni di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'O.I.V. si avvale del supporto di una struttura tecnica
permanente appositamente costituita.