(Allegato-art. 10)
                               Art. 10 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art.  9
(Incrementi degli stipendi tabellari) hanno  effetto,  dalle  singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per  la  cui
quantificazione le vigenti  disposizioni  prevedono  un  rinvio  allo
stipendio tabellare. 
    2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 9
(Incrementi  degli  stipendi  tabellari)  sono  computati   ai   fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti  dalle  Tabelle  A3.1  e  A3.2,  nei  confronti  del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,  nel
periodo   di   vigenza   del   presente   contratto.   Agli   effetti
dell'indennita' di anzianita' o altri analoghi  trattamenti,  nonche'
del trattamento di fine  rapporto,  dell'indennita'  sostitutiva  del
preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui  all'art.  2122
c.c.,  si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data   di
cessazione del rapporto di lavoro. 
    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che
hanno operato il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare.