(Allegato-art. 9)
                               Art. 9 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti dagli articoli 86  e  91
del CCNL 19 aprile 2018,  sono  incrementati  degli  importi  mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate Tabelle A3.1 e
A3.2, con le decorrenze ivi stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B3.1 e B3.2. 
    3. A decorrere dal primo giorno del  secondo  mese  successivo  a
quello di sottoscrizione del presente  CCNL,  l'elemento  perequativo
una tantum di cui agli articoli 88 e 93  (elemento  perequativo)  del
CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b)  della
legge n. 145/2018 cessa di essere  corrisposto  come  specifica  voce
retributiva ed e' conglobato nello stipendio tabellare, come indicato
nell'allegata Tabella C3. 
    4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui  all'art.  47-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma  440,
lettera a) della legge n. 145/2018.