Art. 9 Incrementi degli stipendi tabellari 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dagli articoli 86 e 91 del CCNL 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate Tabelle A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B3.1 e B3.2. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui agli articoli 88 e 93 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C3. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.