(Accordo-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
 
                             Depositario 
 
1. Il  segretario  generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea  e'
depositario del presente accordo. 
 
2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea  notifica
alle parti contraenti: 
 
a) l'eventuale  decisione  di   applicazione   provvisoria   di   cui
   all'articolo 17; 
 
b) il  deposito  degli  strumenti   di   ratifica,   accettazione   o
   approvazione di cui all'articolo 15; 
 
c) la data di  entrata  in  vigore  del  presente  accordo  ai  sensi
   dell'articolo 16, paragrafo 1; 
 
d) la data di entrata in vigore del  presente  accordo  per  ciascuna
   parte  contraente,  stabilita   conformemente   all'articolo   16,
   paragrafo 2. 
 
3. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea  pubblica
l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.