ARTICOLO 11 Depositario 1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo. 2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica alle parti contraenti: a) l'eventuale decisione di applicazione provvisoria di cui all'articolo 17; b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 15; c) la data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1; d) la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna parte contraente, stabilita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2. 3. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.