ARTICOLO 14 Composizione delle controversie 1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole. 2. Se entro 90 giorni non e' stato possibile pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente puo', con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte in conformita' dell'articolo 273 TFUE. 3. Si precisa che il presente articolo costituisce compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.