(Accordo-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
 
                   Composizione delle controversie 
 
1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'applicazione
o l'interpretazione del presente accordo sono composte, nella  misura
del possibile, in via amichevole. 
 
2. Se entro  90  giorni  non  e'  stato  possibile  pervenire  a  una
composizione amichevole, ogni parte  contraente  puo',  con  una  sua
richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della  Corte  in
conformita' dell'articolo 273 TFUE. 
 
3. Si precisa che il presente articolo costituisce compromesso tra le
parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.