ARTICOLO 16 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 2. Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 3. Prima che il presente accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un Procedimento Arbitrale Pendente, se ratifica, approva o accetta il presente accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento. Detta comunicazione indica se il Trattato Bilaterale di Investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del Trattato.