(Accordo-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
                          Entrata in vigore 
 
1. Il presente accordo entra in vigore  30  giorni  di  calendario  a
decorrere  dalla  data  in  cui  il  depositario  riceve  il  secondo
strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 
 
2. Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o  approvi
dopo la sua entrata  in  vigore  conformemente  al  paragrafo  1,  il
presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a  decorrere
dalla data in cui tale  parte  contraente  abbia  depositato  il  suo
strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 
 
3. Prima che il presente accordo entri in vigore nei suoi  confronti,
la parte contraente che sia anche parte di un Procedimento  Arbitrale
Pendente, se ratifica, approva o  accetta  il  presente  accordo,  ne
informa   l'altra   parte   contraente   del   procedimento.    Detta
comunicazione indica se il Trattato Bilaterale di Investimento di cui
trattasi sia estinto per effetto di  tale  ratifica,  approvazione  o
accettazione o se sia ancora in corso la ratifica,  l'approvazione  o
l'accettazione in capo all'altra parte contraente del Trattato.