Art. 16. Area del personale di elevata qualificazione 1. L'accesso alla presente area avviene, in relazione al piano triennale dei fabbisogni, dall'esterno o attraverso una progressione tra le aree ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 nel rispetto dei requisiti di accesso specifici riportati nell'Area del personale di elevata qualificazione di cui all'Allegato A. La denominazione dei profili della presente area e' quella dei profili dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con l'aggiunta del suffisso «di elevata qualificazione». 2. Al personale che accede alla presente area ai sensi del comma 1 viene conferito un incarico di cui all'art. 24 comma 4), lettera a) (Definizione, principi e tipologie). L'incarico viene assegnato dopo il superamento del periodo di prova. 3. La struttura retributiva della presente area e' contenuta nell'art. 93 (Struttura della retribuzione dell'area del personale di elevata qualificazione). 4. Al personale della presente area non si applica l'art. 73 (Rapporto di lavoro a tempo parziale).