Art. 16.
Area del personale di elevata qualificazione
1. L'accesso alla presente area avviene, in relazione al piano
triennale dei fabbisogni, dall'esterno o attraverso una progressione
tra le aree ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 nel rispetto dei requisiti di accesso
specifici riportati nell'Area del personale di elevata qualificazione
di cui all'Allegato A. La denominazione dei profili della presente
area e' quella dei profili dell'area dei professionisti della salute
e dei funzionari con l'aggiunta del suffisso «di elevata
qualificazione».
2. Al personale che accede alla presente area ai sensi del comma
1 viene conferito un incarico di cui all'art. 24 comma 4), lettera a)
(Definizione, principi e tipologie). L'incarico viene assegnato dopo
il superamento del periodo di prova.
3. La struttura retributiva della presente area e' contenuta
nell'art. 93 (Struttura della retribuzione dell'area del personale di
elevata qualificazione).
4. Al personale della presente area non si applica l'art. 73
(Rapporto di lavoro a tempo parziale).