(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
            Area del personale di elevata qualificazione 
 
    1. L'accesso alla presente area avviene, in  relazione  al  piano
triennale dei fabbisogni, dall'esterno o attraverso una  progressione
tra  le  aree  ai  sensi  dell'art.  52,  comma  1-bis  del   decreto
legislativo  n.  165/2001  nel  rispetto  dei  requisiti  di  accesso
specifici riportati nell'Area del personale di elevata qualificazione
di cui all'Allegato A. La denominazione dei  profili  della  presente
area e' quella dei profili dell'area dei professionisti della  salute
e  dei  funzionari  con   l'aggiunta   del   suffisso   «di   elevata
qualificazione». 
    2. Al personale che accede alla presente area ai sensi del  comma
1 viene conferito un incarico di cui all'art. 24 comma 4), lettera a)
(Definizione, principi e tipologie). L'incarico viene assegnato  dopo
il superamento del periodo di prova. 
    3. La struttura retributiva  della  presente  area  e'  contenuta
nell'art. 93 (Struttura della retribuzione dell'area del personale di
elevata qualificazione). 
    4. Al personale della presente area  non  si  applica  l'art.  73
(Rapporto di lavoro a tempo parziale).