(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                    Norma di primo inquadramento 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il personale  in  servizio  e'
automaticamente reinquadrato nel  nuovo  sistema  di  classificazione
secondo  le  indicazioni  di  cui  all'allegata  tabella  F  le   cui
attribuzioni,  modalita'  e   requisiti   d'accesso   sono   indicate
nell'Allegato  A.  Nell'ambito  della  nuova  Area  degli  assistenti
vengono inoltre istituiti, senza  incremento  di  spesa,  i  seguenti
nuovi profili: 
      «assistente informatico» nel ruolo tecnico: il  personale  gia'
inquadrato nel precedente profilo di  «programmatore»  acquisisce  la
suddetta nuova denominazione; 
      «assistente dell'informazione» nel ruolo professionale. 
    Il trattamento economico  attribuito  in  prima  applicazione  al
personale  di  cui  al  presente  comma  e'  stabilito  dall'art.  99
(Trattamento   economico   nell'ambito   del   nuovo    sistema    di
classificazione professionale). 
    2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono posti ad esaurimento: 
      a) nell'Area del personale di supporto: tutti  i  profili  gia'
ascritti alla ex categoria A; e' confermato ad esaurimento il profilo
di «operatore tecnico addetto all'assistenza»; 
      b) nell'Area degli operatori: il  profilo  di  «puericultrice»;
sono confermati ad esaurimento i profili  di  «infermiere  generico»,
«infermiere psichiatrico con un anno  di  corso»,  «massaggiatore»  e
«massofisioterapista»; 
      c) nell'Area degli assistenti:  il  profilo  di  «puericultrice
senior»; sono confermati ad  esaurimento  i  profili  di  «infermiere
generico o psichiatrico con un anno di corso senior»,  «massaggiatore
o massofisioterapista  senior»  e  «operatore  tecnico  specializzato
senior»; 
      d) nell'Area dei professionisti della salute e dei  funzionari:
tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D  -  livello
economico Ds. 
    Per  tali   profili   ad   esaurimento   in   quanto   rientranti
nell'automatico reinquadramento ai sensi del comma 1, si  continua  a
fare riferimento alle «Declaratorie delle categorie e profili» di cui
all'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato  dall'allegato
1 del CCNL integrativo 20 settembre 2001 e dall'allegato 1  del  CCNL
19 aprile 2004.