(Allegato A-art. 18)
                              Art. 18. 
             Conferimento e revoca degli incarichi di EQ 
 
    1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali
da parte degli enti, sono conferiti  dai  dirigenti  per  un  periodo
massimo non superiore a tre  anni  con  atto  scritto  e  motivato  e
possono essere rinnovati con le medesime formalita'. 
    2. Per il  conferimento  degli  incarichi  in  oggetto  gli  enti
tengono conto - rispetto alle funzioni ed  attivita'  da  svolgere  -
della natura e  caratteristiche  dei  programmi  da  realizzare,  dei
requisiti culturali posseduti, delle  attitudini  e  della  capacita'
professionale ed esperienza acquisiti dal personale di  cui  all'art.
16 del presente CCNL. 
    3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con
atto  scritto  e  motivato,  in  relazione  a  intervenuti  mutamenti
organizzativi  o  in  conseguenza  di  valutazione   negativa   della
performance individuale. 
    4. I risultati delle attivita' svolte dai  dipendenti  cui  siano
stati attribuiti gli incarichi  di  cui  al  presente  articolo  sono
soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato
dall'ente.  La   valutazione   positiva   da'   anche   titolo   alla
corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del
presente  CCNL.  Gli  enti,  prima  di  procedere   alla   definitiva
formalizzazione di una  valutazione  non  positiva,  acquisiscono  in
contraddittorio  le  valutazioni  del  dipendente  interessato  anche
assistito dalla organizzazione sindacale cui  aderisce  o  conferisce
mandato  o  da  persona  di  sua  fiducia;  la  stessa  procedura  di
contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico  di
cui al comma 3. 
    5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione
di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente  CCNL  da
parte del dipendente titolare.