Articolo 12
1. Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite o di una
agenzia specializzata o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia
Atomica o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
e che disponga dei mezzi per il controllo e la marcatura di oggetti
in metalli preziosi necessari a soddisfare i requisiti della
Convenzione e dei suoi Allegati puo', su invito degli Stati
contraenti trasmessogli dal depositario, aderire alla presente
Convenzione.
2. I Governi degli Stati contraenti devono comunicare la loro
risposta al depositario entro quattro mesi dalla ricezione della
domanda trasmessa loro dal depositario, in cui viene chiesto a loro
se siano o meno d'accordo sull'invito. Se il Governo non dovesse
rispondere entro tale termine, sara' considerato come favorevole
all'invito.
3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere se invitare o
meno uno Stato ad aderire, devono basarsi primariamente sul rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Lo Stato invitato puo' aderire alla presente Convenzione
depositando un documento di adesione presso il depositario che dovra'
notificarlo a tutti gli Stati contraenti. L'adesione diverra'
effettiva decorsi tre mesi dal deposito del documento.