Articolo 13
1. Il Governo di ciascuno Stato firmatario o aderente puo', al
momento del deposito del proprio documento di ratifica o adesione o
in qualsiasi momento successivo, dichiarare per iscritto al
depositario che la presente Convenzione si applichera' in tutti o in
una parte dei territori, indicati in tale dichiarazione, per le
relazioni esterne delle quali e' responsabile. Il depositario dovra'
trasmettere tutte queste dichiarazioni ai Governi di tutti gli altri
Stati contraenti.
2. Se la dichiarazione e' stata fatta al momento del deposito del
documento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entrera' in
vigore in tali territori nella medesima data in cui la Convenzione
entrera' in vigore nello Stato che ha fatto la dichiarazione. In
tutti gli altri casi, la Convenzione entrera' in vigore in tali
territori tre mesi dopo la ricezione della dichiarazione da parte del
depositario.
3. Il Governo dello Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al
comma 1, puo' porre termine all'applicazione della presente
Convenzione in tutti o in una parte di tali territori, a condizione
che dia un preavviso scritto di tre mesi al depositario che dovra'
informare tutti gli altri Stati contraenti.