Art. 25.
Soggetti d'imposta
(articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972)
1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e
le altre attivita' di cui alla tariffa di cui all'allegato 2 ovvero
esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per
legge a un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne
delega ad altri la gestione.