(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                           Base imponibile 
 
(articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  640  del
                                1972) 
 
    1. La base imponibile  e'  costituita  dall'importo  dei  singoli
titoli di accesso di cui agli articoli 6  e  6-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  venduti  al
pubblico per l'ingresso  o  l'occupazione  del  posto  o  dal  prezzo
comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti
e alle altre attivita' elencati nella tariffa di cui all'allegato  2,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. 
    2. Costituiscono, altresi', base imponibile: 
      a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi
offerti al pubblico; 
      b) i  corrispettivi  delle  cessioni  e  delle  prestazioni  di
servizi accessori, obbligatoriamente imposte; 
      c) l'ammontare degli abbonamenti,  dei  proventi  derivanti  da
sponsorizzazione  e  cessione  dei   diritti   radiotelevisivi,   dei
contributi  da  chiunque  erogati,  nonche'  il  controvalore   delle
dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso
all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle
altre attivita'. 
    3. Qualora gli intrattenimenti e le altre  attivita'  di  cui  al
comma 1 siano organizzati da enti,  societa'  o  associazioni  per  i
propri soci, l'imposta si applica: 
      a) sull'intero ammontare delle quote o  contributi  associativi
corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello  di  organizzare
tali intrattenimenti e attivita'; 
      b)  sulla  parte  dell'ammontare  delle  quote   o   contributi
anzidetti, riferibile  all'attivita'  soggetta  all'imposta,  qualora
l'ente svolga anche altre attivita'; 
      c) sul prezzo dei titoli di accesso e  dei  posti  riservati  e
sulle somme o valori corrisposti per le  voci  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b) e c). 
    4. Per  le  case  da  gioco  la  base  imponibile  e'  costituita
giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi  e
quelle pagate ai giocatori  per  le  vincite  e  da  qualsiasi  altro
introito connesso all'esercizio del gioco. 
    5. Sono escluse dal computo dell'ammontare  imponibile  le  somme
dovute  a  titolo  di   rivalsa   obbligatoria   dell'imposta   sugli
intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici  concedenti,
a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.