Art. 26.
Base imponibile
(articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972)
1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli
titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, venduti al
pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo
comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti
e alle altre attivita' elencati nella tariffa di cui all'allegato 2,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono, altresi', base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi
offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di
servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da
sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei
contributi da chiunque erogati, nonche' il controvalore delle
dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso
all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle
altre attivita'.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al
comma 1 siano organizzati da enti, societa' o associazioni per i
propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi
corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare
tali intrattenimenti e attivita';
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi
anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta, qualora
l'ente svolga anche altre attivita';
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e
sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2,
lettere a), b) e c).
4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita
giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e
quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro
introito connesso all'esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme
dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli
intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti,
a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.