(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                      Finalita' di beneficenza 
 
              (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto 
          del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) 
 
    1. In caso di intrattenimenti e altre attivita'  i  cui  introiti
sono destinati a enti pubblici  e  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale di cui all'articolo 10  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini  di  beneficenza,
la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta  del  50  per
cento. Tale riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti,  a
tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel  corso
dell'anno dodici giornate di attivita'. 
    2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque  in  misura  non
inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte,  debbono
essere destinati all'ente beneficiario. 
    3.  L'agevolazione  spetta  a  condizione   che   l'organizzatore
presenti  preventivamente  la  dichiarazione   prevista   all'ufficio
accertatore e rediga un apposito rendiconto dal  quale  risultino  le
entrate  e  le  spese  relative  a  ciascuna  iniziativa,  tenuto   e
conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
    4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da  enti
pubblici, l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte  le
condizioni indicate nei commi da 1 a 3.