Art. 28.
Finalita' di beneficenza
(articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. In caso di intrattenimenti e altre attivita' i cui introiti
sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza,
la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per
cento. Tale riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti, a
tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso
dell'anno dodici giornate di attivita'.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non
inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono
essere destinati all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore
presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio
accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le
entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e
conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti
pubblici, l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte le
condizioni indicate nei commi da 1 a 3.