Articolo 26
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle
due notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate
il completamento delle rispettive procedure interne previste per la
sua entrata in vigore. Simultaneamente all'entrata in vigore del
presente Accordo, acquistera' efficacia l'Intesa amministrativa di
cui all'Articolo 15 del presente Accordo.
(2) Il presente Accordo restera' valido per un periodo di tempo
indeterminato, esso potra' essere denunciato da ciascuna Parte
tramite notifica all'altra Parte, per via diplomatica, della propria
intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data prevista per
la cessazione.
(3) In caso di denuncia del presente Accordo:
a. i diritti acquisiti dai beneficiari saranno mantenuti
secondo le disposizioni del presente Accordo;
b. tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei
diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente
Accordo;
c. i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti
secondo successivi accordi da stipularsi tra le Parti.
(4) Alla data di entrata in vigore del presente Accordo,
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in
materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021,
cessera' di esplicare i propri effetti.