(Accordo-art. 26)
                             Articolo 26 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    (1) Il presente Accordo entrera' in vigore il  primo  giorno  del
secondo mese successivo alla data di ricezione  della  seconda  delle
due notifiche con cui le Parti si saranno  reciprocamente  comunicate
il completamento delle rispettive procedure interne previste  per  la
sua entrata in vigore.  Simultaneamente  all'entrata  in  vigore  del
presente Accordo, acquistera' efficacia  l'Intesa  amministrativa  di
cui all'Articolo 15 del presente Accordo. 
    (2) Il presente Accordo restera' valido per un periodo  di  tempo
indeterminato,  esso  potra'  essere  denunciato  da  ciascuna  Parte
tramite notifica all'altra Parte, per via diplomatica, della  propria
intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data  prevista  per
la cessazione. 
    (3) In caso di denuncia del presente Accordo: 
      a.  i  diritti  acquisiti  dai  beneficiari  saranno  mantenuti
secondo le disposizioni del presente Accordo; 
      b. tutte le  procedure  in  corso  per  il  riconoscimento  dei
diritti  saranno  concluse  secondo  le  disposizioni  del   presente
Accordo; 
      c. i diritti in  corso  di  acquisizione  saranno  riconosciuti
secondo successivi accordi da stipularsi tra le Parti. 
    (4)  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica  di  Moldova  in
materia di sicurezza  sociale,  fatto  a  Roma  il  18  giugno  2021,
cessera' di esplicare i propri effetti.