Articolo 27
Decorrenza
(1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle
domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in
vigore.
(2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione
anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in
vigore.
(3) Il presente Accordo non da' diritto a prestazioni per periodi
anteriori alla sua entrata in vigore.
(4) Un diritto a prestazioni e' acquisito in virtu' del presente
Accordo, anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi
prima della data della sua entrata in vigore.