(Accordo-art. 27)
                             Articolo 27 
 
                             Decorrenza 
 
    (1) Le  disposizioni  del  presente  Accordo  si  applicano  alle
domande di prestazioni presentate dalla data  della  sua  entrata  in
vigore. 
    (2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in  considerazione
anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata  in
vigore. 
    (3) Il presente Accordo non da' diritto a prestazioni per periodi
anteriori alla sua entrata in vigore. 
    (4) Un diritto a prestazioni e' acquisito in virtu' del  presente
Accordo, anche se si riferisce a un  evento  assicurato  verificatosi
prima della data della sua entrata in vigore.