(Accordo-art. 29)
                             Articolo 29 
 
 
                             Emendamenti 
 
    Le Parti possono emendare il presente  Accordo  per  iscritto  di
comune intesa. L'Accordo emendativo entrera'  in  vigore  secondo  le
stesse procedure stabilite dall'Articolo 26, paragrafo 1. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico