Art. 11.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono
esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day - hospital, accessi ambulatoriali, nonche' i
giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie,
visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up specialistico.
In tali giornate il personale ha diritto all'intero trattamento
economico.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie
richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere
rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle aziende
sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di
assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie,
comportanti incapacita' lavorativa, certificati anche dal medico di
medicina generale.
4. I giorni di assenza dovuti alle casistiche di cui al comma 1 e
agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono
debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata che ha
reso la prestazione ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo
medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e'
attivata dall'interessato e, dalla data del riconoscimento della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedente.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze
per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente
contratto collettivo nazionale anche con riferimento a patologie
preesistenti.
7. La presente disciplina ricomprende anche i casi di trapianti
di organi e/o tessuti.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 16 del
CCNL 16 luglio 2024.