(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                        Congedi dei genitori 
 
    1. Al personale di cui all'art.  1,  comma  1,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di tutela della  maternita'  e  della
paternita' contenute nel  decreto  legislativo  n.  151/2001  con  le
specificazioni di cui al presente articolo. 
    2. Nel periodo di congedo di maternita' e di  paternita'  di  cui
agli articoli 16,  17,  27-bis  e  28,  del  decreto  legislativo  n.
151/2001,  alla  lavoratrice  o  al  lavoratore   spettano   l'intera
retribuzione fissa  mensile,  inclusi  i  ratei  di  tredicesima  ove
maturati, la retribuzione di posizione, nonche' quella  di  risultato
nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile  a
tal fine. 
    2-bis. I periodi di congedo di cui al comma 2 e 3 sono  computati
per intero nella tredicesima mensilita' e non comportano riduzioni di
ferie  e  riposi,  ai  sensi  dell'art.  34,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun  figlio
dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n.  151/2001,  per  le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i  primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i  genitori  e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono  valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio  e  sono  retribuiti  per  intero
secondo quanto previsto dal comma 2. 
    4. Successivamente al congedo per maternita' o paternita' di  cui
al comma 2 e fino al compimento del terzo anno  di  vita  di  ciascun
bambino, nei casi di congedo per la  malattia  del  figlio,  previsti
dall'art. 47 del decreto legislativo n.  151/2001,  alle  lavoratrici
madri ed ai lavoratori padri  sono  riconosciuti  trenta  giorni  per
ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori,  di
assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 3. 
    5. I periodi di assenza del congedo parentale, nonche' quelli  di
cui al comma 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.
Tale modalita' di  computo  trova  applicazione  anche  nel  caso  di
fruizione frazionata, ove i diversi  periodi  di  assenza  non  siano
intervallati  dal  ritorno  al  lavoro   del   lavoratore   o   della
lavoratrice. 
    6. Ai fini della fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e  2,  del  decreto
legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il  lavoratore  padre
presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza entro i termini previsti dalla richiamata
norma di legge. La comunicazione puo' essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o altro  strumento  telematico
idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto  del  suddetto
termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso  di
proroga dell'originario periodo di astensione. 
    7. In presenza di particolari e comprovate  situazioni  personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina
di cui al comma 6, la comunicazione puo' essere presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro. 
    8. Al personale rientrato in servizio a seguito  della  fruizione
dei congedi parentali, si applica quanto previsto  dall'art.  56  del
decreto legislativo n. 151/2001. 
    9. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  17  del
CCNL 16 luglio 2024.