Art. 12.
Congedi dei genitori
1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' e della
paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 con le
specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo di maternita' e di paternita' di cui
agli articoli 16, 17, 27-bis e 28, del decreto legislativo n.
151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera
retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove
maturati, la retribuzione di posizione, nonche' quella di risultato
nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a
tal fine.
2-bis. I periodi di congedo di cui al comma 2 e 3 sono computati
per intero nella tredicesima mensilita' e non comportano riduzioni di
ferie e riposi, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto
legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio
dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero
secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o paternita' di cui
al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita di ciascun
bambino, nei casi di congedo per la malattia del figlio, previsti
dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici
madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di
assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 3.
5. I periodi di assenza del congedo parentale, nonche' quelli di
cui al comma 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.
Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza entro i termini previsti dalla richiamata
norma di legge. La comunicazione puo' essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico
idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto
termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al comma 6, la comunicazione puo' essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione
dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del
decreto legislativo n. 151/2001.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 17 del
CCNL 16 luglio 2024.