(Testo unico imposte sui redditi-art. 51)
                               ART. 51 
                    Redditi di lavoro dipendente 
(articolo 49 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da  rapporti
aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica,
alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il  lavoro  a
domicilio quando e' considerato lavoro dipendente  secondo  le  norme
della legislazione sul lavoro. 
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: 
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati; 
b) le somme di cui all'articolo 429,  ultimo  comma,  del  codice  di
procedura civile.