ART. 51
Redditi di lavoro dipendente
(articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti
aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica,
alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a
domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme
della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di
procedura civile.