ART. 52
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 373, legge 30 dicembre 2023, n. 213;
articolo 1, comma 114, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a
tale qualita', a esclusione di quelli che per clausola contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di
assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante;
d) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel
periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di
societa', associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli
percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per
oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un
rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e
con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi
nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o
professione di cui all'articolo 55, comma 1, concernente redditi di
lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
e) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33,
lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le
congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
f) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale
di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti e
alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
g) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 55, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri
delle corti di giustizia tributarie, agli esperti del tribunale di
sorveglianza, a esclusione di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del ruolo a esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116;
h) il compenso corrisposto ai magistrati onorari ai sensi di quanto
previsto dai commi da 370 a 372, dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2023, n. 213, da definire con le modifiche previste ai sensi
dell'articolo 1, comma 371, della medesima legge;
i) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965,
n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384,
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e
135 della Costituzione e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica;
l) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite
a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le
rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese
autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) a operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in
regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non
consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio
dell'erogazione;
m) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
n) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui
produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro,
compresi quelli indicati all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d),
tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati all'articolo 46,
comma 1, lettera c);
o) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente
utili in conformita' a specifiche disposizioni normative.
p) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in
apposito registro tenuto dall'autorita' vigilante.
2. I redditi di cui al comma 1, lettera a), sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia
iscritta nell'albo delle societa' cooperative, che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti
dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
3. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica il presente
articolo.