(Testo unico imposte sui redditi-art. 52)
                               ART. 52 
          Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
(articolo 50 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 373, legge 30 dicembre 2023, n.  213;
       articolo 1, comma 114, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
 
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: 
a)  i  compensi  percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari   correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle  cooperative
agricole e di prima trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  delle
cooperative della piccola pesca; 
b) le indennita' e  i  compensi  percepiti  a  carico  di  terzi  dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in  relazione  a
tale qualita', a esclusione di quelli che per  clausola  contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato; 
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o  di
assegno, premio o sussidio per fini  di  studio  o  di  addestramento
professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante; 
d) le somme e i valori in genere, a qualunque  titolo  percepiti  nel
periodo d'imposta, anche  sotto  forma  di  erogazioni  liberali,  in
relazione agli  uffici  di  amministratore,  sindaco  o  revisore  di
societa',  associazioni  e  altri  enti  con  o  senza   personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali,  riviste,  enciclopedie  e
simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,  nonche'  quelli
percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per
oggetto  la  prestazione  di  attivita'  svolte  senza   vincolo   di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro  di  un
rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e
con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici  o  le
collaborazioni  non  rientrino  nei  compiti  istituzionali  compresi
nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma  1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte  o
professione di cui all'articolo 55, comma 1, concernente  redditi  di
lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; 
e) le remunerazioni dei sacerdoti,  di  cui  agli  articoli  24,  33,
lettera a), e 34 della legge 20  maggio  1985,  n.  222,  nonche'  le
congrue e i supplementi di congrua  di  cui  all'articolo  33,  primo
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; 
f) i compensi per l'attivita' libero professionale  intramuraria  del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del  personale
di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente  della  Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo  6,  comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  nei  limiti  e
alle condizioni di cui  all'articolo  1,  comma  7,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
g) le  indennita',  i  gettoni  di  presenza  e  gli  altri  compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e  dai  comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni  non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o  professione  di  cui
all'articolo 55, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche'  i  compensi  corrisposti  ai  membri
delle corti di giustizia tributarie, agli esperti  del  tribunale  di
sorveglianza, a esclusione di quelli  che  per  legge  devono  essere
riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del ruolo a esaurimento
confermati ai sensi  dell'articolo  29  del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116; 
h) il compenso corrisposto ai magistrati onorari ai sensi  di  quanto
previsto dai commi da 370 a  372,  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, da definire con le modifiche previste ai sensi
dell'articolo 1, comma 371, della medesima legge; 
i) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31  ottobre  1965,
n. 1261, e all'articolo  1  della  legge  13  agosto  1979,  n.  384,
percepite dai  membri  del  Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento
europeo e  le  indennita',  comunque  denominate,  percepite  per  le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli  105,  114  e
135 della Costituzione e al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267 nonche' i conseguenti assegni vitalizi  percepiti  in  dipendenza
dalla  cessazione  delle  suddette  cariche  elettive  e  funzioni  e
l'assegno del Presidente della Repubblica; 
l) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,  costituite
a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le
rendite  aventi  funzione  previdenziale  sono  quelle  derivanti  da
contratti  di  assicurazione  sulla  vita   stipulati   con   imprese
autorizzate  dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle   assicurazioni
(IVASS) a operare nel territorio dello Stato,  o  quivi  operanti  in
regime  di  stabilimento  o  di  prestazione  di  servizi,  che   non
consentano  il  riscatto  della  rendita  successivamente  all'inizio
dell'erogazione; 
m) le prestazioni pensionistiche di cui  al  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; 
n)  gli  altri  assegni  periodici,  comunque  denominati,  alla  cui
produzione  non  concorrono  attualmente  ne'  capitale  ne'  lavoro,
compresi quelli indicati all'articolo 10, comma 1, lettere c)  e  d),
tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati all'articolo  46,
comma 1, lettera c); 
o) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori  socialmente
utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 
p) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina
delle corse ippiche e  delle  manifestazioni  del  cavallo  da  sella
autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in
apposito registro tenuto dall'autorita' vigilante. 
2. I redditi di cui al  comma  1,  lettera  a),  sono  assimilati  ai
redditi di lavoro dipendente a  condizione  che  la  cooperativa  sia
iscritta nell'albo delle societa' cooperative, che  nel  suo  statuto
siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti
dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 
3. Fermo restando il  trattamento  previdenziale  per  i  soci  delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  della  legge  3  aprile
2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica il presente
articolo.