ART. 53
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
(articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 249 legge 11 dicembre 2016, n. 232;
articolo 1, comma 390, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e
i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta
anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di
regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari
integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n.
141, che operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta'
tra gli iscritti per un importo non superiore complessivamente a euro
3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera i);
b) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche'
quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o
gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni
di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4,
aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle somministrazioni di
vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o a unita' produttive ubicate in
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
c) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita'
o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi
gli esercenti servizi pubblici;
d) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o a categorie di
dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo
direttamente sostenute, volontariamente o in conformita' a
disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel
medesimo articolo 12, comma 2;
e) i compensi reversibili di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b)
e g);
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore
di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al all'articolo
109, comma 1;
g) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro
alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei
servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, nonche' per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
h) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'articolo 12;
i) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della
generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro
familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni
previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in
forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le
cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera
d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio
di gravi patologie;
l) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per
un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a
euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano
cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
m) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10
e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal
datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette
somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
n) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
o) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del
lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme
sostitutive o esclusive della medesima, per il periodo successivo
alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera l), si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il
contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle
emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la
medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa.
4. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma
1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge
del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto
di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il valore dei beni e
servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti e' determinato in base al
prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di
commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in
base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se
complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a
euro 258,23; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo
stesso concorre interamente a formare il reddito; per i periodi
d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima
parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro
il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche' le somme erogate o
rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la
locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo
relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo
e' elevato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli,
compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli
adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 12, comma 2. I datori di lavoro provvedono
all'attuazione del presente comma previa informativa alle
rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, l'erogazione di beni,
prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 4:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere
a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova
immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo
corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro
il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto
delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta
percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a
trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli
elettrici ibridi plug-in;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per
i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e
l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa
integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si
assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato
aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese
le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in
connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non
devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il
valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
d) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 4, di 2.600 chilometri.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.
7. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte
eccedente euro 46,48 al giorno, elevati a euro 77,47 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso
di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di
alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un
terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia
delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al
trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in
occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo
giornaliero di euro 15,49, elevati a euro 25,82 per le trasferte
all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il
reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello
Stato, per vitto alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al
presente comma, a esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025
al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, non concorrono a formare il reddito
se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
8. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai
lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita'
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo
previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli
ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice
dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo
della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice,
nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere
individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita'
della presente disposizione.
9. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e
quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura
del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo
non superiore a euro 1.549,37 per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale ed euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio
nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in
questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo
per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio,
ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi
dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso
dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento
della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e
analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'.
10. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi
prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per
cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle
amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni a esse collegate concorre a
formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla
concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o,
limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1,
lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base.
Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel
territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione
esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 7.
11. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 10, il reddito di
lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183
giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398. Le disposizioni del primo periodo non si
applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori
marittimi imbarcati sulle navi.
12. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono
essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, quando la
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al
valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si
provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il
suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante
dall'applicazione del medesimo decreto.
13. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato,
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonche' della
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani,
concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 8, per l'importo eccedente euro 1.000.