(Testo unico imposte sui redditi-art. 53)
                               ART. 53 
           Determinazione del reddito di lavoro dipendente 
(articolo 51 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 249 legge 11 dicembre 2016,  n.  232;
       articolo 1, comma 390, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 
 
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme  e
i  valori  in  genere,  a  qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione  al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti  nel  periodo  d'imposta
anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il  giorno  12  del  mese  di  gennaio  del  periodo  d'imposta
successivo a quello cui si riferiscono. 
2. Non concorrono a formare il reddito: 
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal  datore  di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni  di  legge;  i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita'  a  disposizioni  dei   contratti   collettivi   di   cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  o  di
regolamento  aziendale,  iscritti  all'Anagrafe  dei  fondi  sanitari
integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  giugno  2008,  n.
141, che operino secondo il principio di  mutualita'  e  solidarieta'
tra gli iscritti per un importo non superiore complessivamente a euro
3.615,20. Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto
anche  dei  contributi  di  assistenza  sanitaria  versati  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera i); 
b) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche'
quelle in mense organizzate  direttamente  dal  datore  di  lavoro  o
gestite da terzi; le prestazioni sostitutive  delle  somministrazioni
di  vitto  fino  all'importo  complessivo  giornaliero  di  euro   4,
aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse  siano  rese  in  forma
elettronica; le  indennita'  sostitutive  delle  somministrazioni  di
vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre  strutture
lavorative a carattere temporaneo o a unita'  produttive  ubicate  in
zone  dove  manchino  strutture  o  servizi  di   ristorazione   fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; 
c) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita'
o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi  ivi  compresi
gli esercenti servizi pubblici; 
d) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o  a  categorie  di
dipendenti  dal  datore  di  lavoro  o  le  spese   da   quest'ultimo
direttamente  sostenute,   volontariamente   o   in   conformita'   a
disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto  degli  abbonamenti  per  il  trasporto  pubblico  locale,
regionale e interregionale del dipendente e  dei  familiari  indicati
nell'articolo  12  che  si  trovano  nelle  condizioni  previste  nel
medesimo articolo 12, comma 2; 
e) i compensi reversibili di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b)
e g); 
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal  datore
di  lavoro  volontariamente  o  in  conformita'  a  disposizioni   di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita'  di  cui  al  all'articolo
109, comma 1; 
g) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di  lavoro
alla generalita' dei dipendenti o a categorie di  dipendenti  per  la
fruizione, da parte dei  familiari  indicati  nell'articolo  12,  dei
servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa a  essi  connessi,  nonche'  per  la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse  di
studio a favore dei medesimi familiari; 
h) le somme e le  prestazioni  erogate  dal  datore  di  lavoro  alla
generalita' dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12; 
i) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della
generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti  e  dei  loro
familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano  nelle  condizioni
previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in
forma  assicurativa,  aventi  per   oggetto   il   rischio   di   non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita  quotidiana,  le
cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma  2,  lettera
d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il  rischio
di gravi patologie; 
l) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per
un importo non superiore complessivamente  nel  periodo  d'imposta  a
euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute  prima  che  siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le  azioni  siano
cedute prima del predetto termine, l'importo che non  ha  concorso  a
formare  il  reddito  al  momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; 
m) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10
e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate  dal
datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle  spese  sanitarie  di  cui  allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi  delle  predette
somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; 
n) le mance percepite dagli impiegati tecnici  delle  case  da  gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta; 
o) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio,  da  parte  del
lavoratore, della facolta'  di  rinuncia  all'accredito  contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  le  forme
sostitutive o esclusive della medesima,  per  il  periodo  successivo
alla prima scadenza utile per il pensionamento  di  anzianita',  dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 
3. Le disposizioni di cui  al  comma  2,  lettera  l),  si  applicano
esclusivamente alle  azioni  emesse  dall'impresa  con  la  quale  il
contribuente intrattiene il rapporto  di  lavoro,  nonche'  a  quelle
emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano  la
medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa. 
4. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al  comma
1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al  coniuge
del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il  diritto
di ottenerli da terzi, si applicano  le  disposizioni  relative  alla
determinazione del valore normale dei beni e  dei  servizi  contenute
nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il  valore  dei  beni  e
servizi alla cui produzione o al cui scambio e'  diretta  l'attivita'
del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti e' determinato in base al
prezzo    mediamente    praticato    nel    medesimo    stadio     di
commercializzazione  in  cui  avviene  la  cessione  di  beni  o   la
prestazione di servizi a favore del lavoratore  o,  in  mancanza,  in
base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Non concorre a  formare
il reddito il valore dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  se
complessivamente di importo non superiore  nel  periodo  d'imposta  a
euro 258,23; se il predetto valore e' superiore al citato limite,  lo
stesso concorre interamente a  formare  il  reddito;  per  i  periodi
d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dalla  prima
parte del terzo periodo, non concorrono a formare il  reddito,  entro
il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e  dei
servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche' le somme erogate o
rimborsate ai  medesimi  lavoratori  dai  datori  di  lavoro  per  il
pagamento delle utenze  domestiche  del  servizio  idrico  integrato,
dell'energia elettrica  e  del  gas  naturale,  delle  spese  per  la
locazione dell'abitazione principale o per gli  interessi  sul  mutuo
relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo
e' elevato a euro  2.000  per  i  lavoratori  dipendenti  con  figli,
compresi i figli nati fuori del matrimonio  riconosciuti  e  i  figli
adottivi, affiliati o  affidati,  che  si  trovano  nelle  condizioni
previste dall'articolo 12, comma 2. I  datori  di  lavoro  provvedono
all'attuazione   del   presente   comma   previa   informativa   alle
rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, l'erogazione  di  beni,
prestazioni, opere e servizi da  parte  del  datore  di  lavoro  puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale. 
6. Ai fini dell'applicazione del comma 4: 
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,  comma  1,  lettere
a), c) e m), del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992,  n.  285,  i  motocicli  e  i  ciclomotori  di  nuova
immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo
corrispondente a una percorrenza convenzionale di  15.000  chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di  esercizio  desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora  entro
il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero  dell'economia
e delle finanze, il quale provvede alla  pubblicazione  entro  il  31
dicembre, con effetto dal  periodo  d'imposta  successivo,  al  netto
delle somme  eventualmente  trattenute  al  dipendente.  La  predetta
percentuale e' ridotta al 10 per cento per i  veicoli  a  batteria  a
trazione esclusivamente elettrica e al 20 per  cento  per  i  veicoli
elettrici ibridi plug-in; 
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o,  per
i prestiti a tasso fisso, alla data di  concessione  del  prestito  e
l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli  stessi.
Tale  disposizione  non  si  applica   per   i   prestiti   stipulati
anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata  inferiore  ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal  datore  di
lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di  solidarieta'  o  in  cassa
integrazione guadagni o a  dipendenti  vittime  dell'usura  ai  sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro  dei  danni  conseguenti  a  rifiuto  opposto  a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre  1991,  n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,  n.
172; 
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in  comodato,  si
assume  la  differenza  tra  la  rendita  catastale  del   fabbricato
aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato  stesso,  comprese
le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per  il
godimento  del  fabbricato  stesso.  Per  i  fabbricati  concessi  in
connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso,  si  assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati  che  non
devono essere iscritti nel catasto si assume  la  differenza  tra  il
valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico  o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato; 
d) per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di  persone  prestati
gratuitamente, si assume,  al  netto  degli  ammontari  eventualmente
trattenuti,   l'importo   corrispondente   all'introito   medio   per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale  dei  trasporti  e
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  per  una  percorrenza   media   convenzionale,   riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 4, di 2.600  chilometri.
Il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 
7. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni  fuori  del
territorio comunale concorrono a formare  il  reddito  per  la  parte
eccedente euro 46,48 al giorno, elevati a euro 77,47 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;  in  caso
di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o  di
alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite  e'  ridotto  di  un
terzo. Il limite e' ridotto di due terzi  in  caso  di  rimborso  sia
delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso  di  rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni fuori  del  territorio
comunale non concorrono a formare il  reddito  i  rimborsi  di  spese
documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al  viaggio  e   al
trasporto,  nonche'  i   rimborsi   di   altre   spese,   anche   non
documentabili, eventualmente  sostenute  dal  dipendente,  sempre  in
occasione di dette trasferte o  missioni,  fino  all'importo  massimo
giornaliero di euro 15,49, elevati a  euro  25,82  per  le  trasferte
all'estero. Le indennita' o i rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi  di  spese  di
viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il
reddito. I rimborsi  delle  spese,  sostenute  nel  territorio  dello
Stato, per vitto alloggio, viaggio e  trasporto  effettuati  mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1  della  legge
15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o  le  missioni  di  cui  al
presente comma, a esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio  2025
al personale delle Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile  1981,  n.  121,  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, non concorrono a formare  il  reddito
se i pagamenti delle predette  spese  sono  eseguiti  con  versamento
bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di  pagamento
previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti  e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
8. Le indennita' e le  maggiorazioni  di  retribuzione  spettanti  ai
lavoratori tenuti  per  contratto  all'espletamento  delle  attivita'
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di  volo
previste dalla  legge  o  dal  contratto  collettivo,  i  premi  agli
ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica  militare  di  cui  all'articolo  1803  del   codice
dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali  piloti  del  Corpo
della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato  codice,
nonche' le  indennita'  di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,  concorrono  a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro  ammontare.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono  essere
individuate categorie di lavoratori e  condizioni  di  applicabilita'
della presente disposizione. 
9. Le indennita' di trasferimento, quelle  di  prima  sistemazione  e
quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura
del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo  annuo
non superiore a euro 1.549,37 per  i  trasferimenti  all'interno  del
territorio nazionale ed euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio
nazionale o a destinazione  in  quest'ultimo.  Se  le  indennita'  in
questione,  con   riferimento   allo   stesso   trasferimento,   sono
corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si  applica  solo
per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio,
ivi comprese quelle dei  familiari  fiscalmente  a  carico  ai  sensi
dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese  e  gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso
dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto  trasferimento
della  sede  di  lavoro,  se  rimborsate  dal  datore  di  lavoro   e
analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 
10. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite  per  servizi
prestati all'estero costituiscono reddito nella  misura  del  50  per
cento. Se per i servizi  prestati  all'estero  dai  dipendenti  delle
amministrazioni statali la legge prevede  la  corresponsione  di  una
indennita' base e  di  maggiorazioni  a  esse  collegate  concorre  a
formare il reddito la sola indennita' base nella misura  del  50  per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla
concorrenza di  ottantasette  quarantesimi  dell'indennita'  base  o,
limitatamente alle indennita' di  cui  all'articolo  1808,  comma  1,
lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  due  volte  l'indennita'  base.
Qualora  l'indennita'  per  servizi  prestati  all'estero   comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel
territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli  emolumenti  predetti.  L'applicazione  di  questa   disposizione
esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 7. 
11. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 10,  il  reddito  di
lavoro dipendente, prestato all'estero in  via  continuativa  e  come
oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di  dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo  superiore  a  183
giorni, e' determinato sulla base  delle  retribuzioni  convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398.  Le  disposizioni  del  primo  periodo  non  si
applicano ai redditi di lavoro dipendente  percepiti  dai  lavoratori
marittimi imbarcati sulle navi. 
12. Gli ammontari degli importi che ai sensi  del  presente  articolo
non concorrono a formare il  reddito  di  lavoro  dipendente  possono
essere rivalutati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, quando  la
variazione percentuale del valore medio  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo  di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al
valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998.  A  tal  fine,  entro  il  30  settembre,  si
provvede alla ricognizione della predetta percentuale di  variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto  il
suddetto   decreto    si    fara'    fronte    all'onere    derivante
dall'applicazione del medesimo decreto. 
13. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato  e  pensionato,
nell'ambito del regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e
delle forme esclusive o sostitutive di  tale  regime,  nonche'  della
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite  dagli  orfani,
concorrono  alla  formazione   del   reddito   complessivo   di   cui
all'articolo 8, per l'importo eccedente euro 1.000.