(Testo unico imposte sui redditi-art. 54)
                               ART. 54 
 Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
(articolo 52 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati  a  quelli  di
lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 53 salvo
quanto di seguito specificato: 
a) ai fini della determinazione del reddito di cui  all'articolo  52,
comma 1, lettera f), i compensi percepiti  dal  personale  dipendente
del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito
di autorizzazione  del  direttore  generale  dell'azienda  sanitaria,
costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; 
b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui  all'articolo
52, comma 1, lettera i),  non  concorrono,  altresi',  a  formare  il
reddito le somme erogate ai titolari di cariche  elettive  pubbliche,
nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105,
114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,  purche'
l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti  dagli
organi competenti a determinare i trattamenti  dei  soggetti  stessi.
Gli assegni vitalizi di cui al predetto articolo 52, comma 1, lettera
i), sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non  deriva
da fonti  riferibili  a  trattenute  effettuate  al  percettore  gia'
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota  parte  e'  determinata,
per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente  al  rapporto
complessivo delle  trattenute  effettuate,  assoggettate  a  ritenute
fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto  va
effettuato  separatamente  dai  distinti  soggetti  erogatori   degli
assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; 
c) per le rendite e gli assegni indicati all'articolo  52,  comma  1,
lettere l) e n),  non  si  applicano  le  disposizioni  del  predetto
articolo 53. Le predette rendite e assegni  si  presumono  percepiti,
salvo prova contraria, nella misura e alle  scadenze  risultanti  dai
relativi titoli; 
d) per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera m), comunque erogate, si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni  derivanti
dai prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP),  quelle
previste dalle disposizioni nazionali di attuazione  del  regolamento
(UE) n. 2019/1238 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20
giugno 2019; 
e) i compensi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera o),  percepiti
dai soggetti  che  hanno  raggiunto  l'eta'  prevista  dalla  vigente
legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a euro 9.296,22 al  netto  della
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 5 per l'unita' immobiliare
adibita ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze,
costituiscono reddito per la parte che  eccede  complessivamente  nel
periodo d'imposta euro 3.098,74. 
f)  i  compensi  di  cui  all'articolo  52,  comma  1,  lettera   p),
costituiscono reddito per la parte che  eccede  complessivamente  nel
periodo d'imposta euro 15.000.