ART. 54
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 53 salvo
quanto di seguito specificato:
a) ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera f), i compensi percepiti dal personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito
di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria,
costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui all'articolo
52, comma 1, lettera i), non concorrono, altresi', a formare il
reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche,
nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105,
114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche'
l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli
organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Gli assegni vitalizi di cui al predetto articolo 52, comma 1, lettera
i), sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva
da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia'
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata,
per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto
complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute
fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va
effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli
assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati all'articolo 52, comma 1,
lettere l) e n), non si applicano le disposizioni del predetto
articolo 53. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti,
salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai
relativi titoli;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera m), comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti
dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle
previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
giugno 2019;
e) i compensi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera o), percepiti
dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente
legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a euro 9.296,22 al netto della
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 5 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,
costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel
periodo d'imposta euro 3.098,74.
f) i compensi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera p),
costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel
periodo d'imposta euro 15.000.