Art. 12. Il diritto di ricorso all'Autorita' giudiziaria, indicato nell'articolo 12 della Legge 28 maggio 1867, n. 3719, sara' , per qualsivoglia quistione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o della applicazione della ritenuta.