(Allegato N-art. 14)
                              Art. 14. 
 
  Con Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, previo parere  del
Consiglio  di  Stato,  il  Governo  del  Re  dara'   le  disposizioni
necessarie per l'esecuzione della presente Legge, coordinandola colle
Leggi anteriori che rimangono in vigore, e fissando i  termini  e  le
norme dei procedimenti  per  la  determinazione  dei  redditi  e  per
l'applicazione dell'imposta. 
 
  Nel suddetto Regolamento saranno rifuse tutte le  disposizioni  che
si riferiscono all'imposta di ricchezza mobile secondo  le  Leggi  in
vigore.