Art. 14. Con Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re dara' le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente Legge, coordinandola colle Leggi anteriori che rimangono in vigore, e fissando i termini e le norme dei procedimenti per la determinazione dei redditi e per l'applicazione dell'imposta. Nel suddetto Regolamento saranno rifuse tutte le disposizioni che si riferiscono all'imposta di ricchezza mobile secondo le Leggi in vigore.