(Allegato N-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  L'imposta non riscossa per ritenuta sara'  commisurata sui  redditi
dell'anno immediatamente antecedente al giorno in cui  devono  essere
fatte le dichiarazioni. 
 
  Pero' la cessazione di un  cespite  di  reddito,  che  abbia  luogo
nell'anno immediatamente successivo al  giorno  in  cui  deve  essere
fatta  la  dichiarazione,  dara'   diritto  a  compenso  sull'imposta
dell'anno medesimo. 
 
  Se la cessazione  del  cespite  del  reddito  avvenga  dopo  l'anno
successivo al giorno in cui deve essere fatta  la  dichiarazione,  ma
prima della scadenza dell'anno solare  a  cui  si  riferiscono  ruoli
dell'imposta, il compenso avra'  luogo nell'anno successive.